venerdì , 23 Ottobre 2026
Milk in various dishes.

Latte. In G.U. origine obbligatoria

Il 7 giugno 2005 fu varato l’obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza del fresco.

Latte. In G.U. origine obbligatoria

Il provvedimento entrerà pienamente in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione (19 gennaio), anche se sarà possibile, per non più di 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema precedente.

Semaforo verde per l’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 del decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011” –  firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda – si caratterizza come snodo fondamentale per avere piena cognizione al momento dell’acquisto da parte dei consumatori del percorso effettuato dal prodotto esposto sugli scaffali. D’altro canto le richieste di piena trasparenza sono emerse con grande forza dai risultati della consultazione pubblica online promossa dal Ministero delle Politiche Agricole: in più di 9 casi su 10, i consumatori italiani considerano molto importante che l’etichetta riporti il Paese d’origine del latte fresco (95%) e dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% è favorevole a fornire quetste indicazioni per il latte a lunga conservazione.
Il provvedimento.
Il provvedimento è incentrato sull’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e stabilisce l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Nel caso il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa in una nota la Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura; “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.
L’operatività del decreto.
Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 19 gennaio anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente. Va ricordato che il 7 giugno 2005 fu varato l’obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco.
Lo scenario normativo comunitario.
“A livello comunitario – rimarca sempre la Coldiretti – il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza nel 2002, mentre dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004 si fa riferimento al codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, vige l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. “Il prossimo passo – conclude la Coldiretti – sarà l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta come previsto nello schema di decreto che introduce l’indicazione obbligatoria dell’origine del grano impiegato nella pasta condiviso dai Ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e già inviato alla Commissione Europea”.
(Fonte:coldiretti.it/20.10.2017)

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